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21/10/2018
Tutta
la documentazione possibile attinente il rapporto di lavoro oggetto di
vertenza: lettera di assunzione, buste paga (gia' in ordine per anno e
mese), modelli CUD, lettera di licenziamento / dimissioni, lettere di
contestazioni disciplinare (con relativa busta, se possibile) e di
giustificazione.
L?oggetto della vertenza puo' riguardare anomalie della retribuzione, dell?orario di lavoro, di ferie e permessi, ma anche il lavoro in nero, il motivo del licenziamento e i mancati pagamenti di indennita' a cui il lavoratore ha diritto. I termini per la prescrizione della vertenza sono di cinque anni dal momento del mancato rispetto del diritto, ma e' bene agire tempestivamente e non attendere oltre i sei mesi per richiedere cio' che spetta. Nel caso invece che si voglia contestare un licenziamento, occorre farlo entro 60 giorni dal ricevimento della lettera ed e' assolutamente necessario conservare anche la busta (per i timbri postali).
Se il datore di lavoro rifiuta di partecipare conciliazione di lavoro o non viene raggiunto un
accordo tra le parti, la vertenza prosegue seguendo le vie legali e il
Giudice del Lavoro e' chiamato a pronunciarsi sul caso. Il lavoratore a
questo punto deve farsi assistere obbligatoriamente da un legale e,
qualora il suo budget sia ridotto, le organizzazioni sindacali
solitamente mettono gratuitamente a sua disposizione un professionista
convenzionato.
In linea di massima, nell?arco di uno o due anni si ha il pronunciamento del giudice che
emette una sentenza ingiuntiva di pagamento se vi sono state
irregolarita' nei pagamenti o puo' disporre la riassunzione in caso di
licenziamento senza giusta causa.
No. Per legge il rapporto di lavoro (salvo rare eccezioni) deve sempre essere contrattualizzato. In mancanza di un contratto lavorativo (firmato sia dal lavoratore che dal datore di lavoro) si rientra in quello che e' comunemente chiamato ?lavoro nero?. Questa condizione lavorativa e' illegale. I lavoratore in nero puo' fare vertenza per chiedere l?accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro (cioe' che esiste un rapporto lavorativo tra lui e il datore di lavoro) e quindi ottenere un contratto regolare di lavoro e il pagamento delle differenze retributive e contributive maturate durante il periodo di lavoro in nero.
Non e' vero. In base alle diverse tipologie contrattuali tali diritti del lavoratore sono tutelati in maniera differente.
a durata dei processi del lavoro varia a seconda della complessita'
della causa e della velocita' dei diversi tribunali nazionali. A Milano,
ad esempio, i processi del lavoro durano indicativamente in media 1
anno. In caso di conciliazione (cioe' quando il lavoratore e il datore di
lavoro si accordano) i tempi si abbreviano in modo significativo.
Il costo di una vertenza dipende molto dalla complessita' della causa e dall?avvocato (che puo' essere privato, legato ad un sindacato o ad una associazione). In modo indicativo si puo' dire che il prezzo minimo per una vertenza puo' oscillare da pochie euro (nel caso di sindacati e associazioni) fino a cifre molto piu' alte.
In casi di anomalie relative alla retribuzione. Ne sono esempi il mancato pagamento dello stipendio mensile, l?incentivo a firmare una busta paga con importo diverso da quello percepito, l?incoraggiamento a sottoscrivere rinunce o fogli in bianco. Vedi Calcolo Retribuzione.
In casi di anomalie relativi a ferie e permessi. Ad esempio se il lavoratore non ne ha usufruito nella misura in cui ne aveva diritto o non percepisce alcuna retribuzione. Vedi orario di lavoro.
Nei casi di malattia o infortunio. Se al lavoratore non sono state riconosciute in tutto o in parte tali indennita'.
In caso di astensione obbligatoria o facoltativa per maternita'. Se il lavoratore non ha percepito in tutto o in parte di tale indennita'.
In caso di anomalie relative alle ore di straordinario. Se il lavoratore non ha percepito il relativo compenso.
In caso in cui il lavoratore sia stato licenziato senza preavviso e non ha percepito la relativa indennita' sostitutiva.
Se il lavoratore non ha percepito il pagamento del trattamento di fine rapporto.
Prima si inizia una vertenza e meglio e': questo e' un principio generale e sempre valido. Inoltre, pur tenuto conto che il termine di prescrizione solitamente e' di cinque anni dalla maturazione di un diritto (es. per il pagamento Trattamento di Fine Rapporto o il riconoscimento di differenze retributive), e' preferibile agire entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
I termini entro i quali e' possibile contestare il contenuto della busta paga sono:
un anno per gli errori di calcolo;
cinque anni per le interpretazioni delle norme contrattuali e di legge.
I crediti di lavoro si prescrivono entro 5 anni, con la sola eccezione dei diritti connessi alla persona (ad esempio: la salute), i quali sono per legge imprescrivibili.
Il lavoratore quindi non deve lasciar scadere questi limiti temporali senza iniziare il procedimento di risarcimento nei confronti del datore di lavoro debitore.
Per far cio' occorre comunicare formalmente all'azienda, attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno, l'intenzione di ottenere il pagamento di quanto dovuto, specificando le voci retributive che si ritengono non percepite (per esempio: arretrati per straordinari, livello superiore, mensilita' aggiuntive, trattamento di fine rapporto, ecc.).
È possibile richiedere la nostra 'assistenza nei contenziosi con il datore di lavoro rivolgendosi ai mostri Uffici vertenze legali .
L'attivita' di questi uffici comprende: l'informazione sui contratti di lavoro e sulle leggi; il controllo e i conteggi della busta paga, del TFR, ecc.; l'assistenza legale nelle vertenze individuali e collettive.
Senz'altro la mancata corresponsione della retribuzione consente giusta causa di dimissioni; il lavoratore dimissionario per giusta causa ha comunque diritto all'indennita' sostitutiva del preavviso, dovendosi imputare la cessazione del rapporto a un'inadempienza del datore di lavoro e o all'indennita' di disoccupazione ricorrendone i presupposti.
In questo caso si realizza una classica fattispecie di illegittimita' del licenziamento per motivi economici. Il consiglio che si puo' dare e di assicurarsi immediatamente le prove dell'instaurazione del nuovo rapporto, anche se irregolare, dimostrando la continuita' di tale collaborazione e l'identita' delle mansioni e di impugnare il provvedimento entro 60 giorni dalla relativa comunicazione.
Il rifiuto del lavoratore della proposta di trasformazione dell?orario di lavoro da parte del datore di lavoro (da full-time a part-time e viceversa) non costituisce giustificato motivo di licenziamento, poiche' la modifica dell?orario di lavoro non puo' essere obbligata ma concordata tra le parti. Conseguenza per cui si ha da ritenere non solo che le dimissioni siano legittime, ma che lei possa in ogni caso mantenere il proprio posto di lavoro con gli orari concordati in sede di assunzione.
La riforma Fornero ha previsto dal 01/01/2013 la corresponsione in luogo dell'indennita' di disoccupazione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, i cui requisiti sono lo status di disoccupato, due anni di anzianita' assicurativa ed almeno un anno di contributi nei due anni precedenti. Il lavoratore si deve trovare in uno stato di disoccupazione involontaria, per cui non e' prevista in caso di dimissione del lavoratore (che tra l?altro con la riforma dovranno essere convalidate), eccetto il caso di giusta causa.
Ora, il lavoratore per avere diritto all'indennita' deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
almeno 52 settimane di contribuzione nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;
almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria, vale a dire almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente la domanda;
dichiarazione, effettuata presso il Centro per l?Impiego competente, di disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa.
Il licenziamento intimato senza la previa contestazione dell'illecito disciplinare viene considerato come intimato senza giusta causa o giustificato motivo, e pertanto non giustificato. Si puo' pertanto i impugnare immediatamente il provvedimento.
Se il datore di lavoro adottera' un provvedimento di
licenziamento per motivi economici nei confronti di un lavoratore dipendente al di fuori dei
presupposti di legge, il provvedimento
puo'? essere r impugnato ed ottenere il pagamento di un'indennita' tra le
15 e le 27 mensilita'.
Senz'altro la mancata corresponsione della retribuzione realizza un grave inadempimento dei doveri del datore di lavoro e e giustifica le dimissioni per giusta causa del lavoratore, il quale ha quindi diritto a percepire l'indennita' di disoccupazione.
La valutazione della sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento spetta al Giudice del Lavoro, il quale, nella sua decisione, puo' analizzare e considerare solamente i fatti avvenuti fino al momento della comunicazione del licenziamento o delle motivazioni del licenziamento. Di conseguenza, per il cosi' detto ?principio dell'immutabilita' dei motivi di licenziamento?, non hanno rilevanza i fatti e le motivazioni non comunicati o comunicati in modo tardivo.-
Nel caso in cui i motivi alla base del licenziamento non siano veri, il lavoratore lo deve impugnare entro 60 giorni con atto scritto e recarsi da un avvocato del lavoro per il deposito della causa entro 6 mesi.
La nostra esperienza ci permette di conoscere bene sia le necessità delle famiglie sia quelle dei lavoratori stranieri.
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