02/12/2016
Contattaci e quantificheremo - con un conteggio di lavoro - le somme ancora da percepire cosi', attrverso il nostro ufficio legale, depositiamo la relativa domanda di insinuazione al passivo del fallimento presso il competente Tribunale. Per essere tempestivamente esaminate, tali domande devono essere depositate almeno 30 giorni prima della prima udienza di verifica dei crediti. In caso contrario si rischia che l'esame avvenga solo a distanza di molti mesi. Solo a seguito dell'ammissione del proprio credito da parte del Tribunale, sara' poi possibile chiedere l'anticipo di una parte dei crediti dovuti (TFR e retribuzioni maturati negli ultimi tre mesi di rapporto di lavoro) al Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS.
Ma vediamo in sintesi gli adempimenti che deve fare il lavoratore, anche attraverso l'aiuto di sportello amico:
1. Richiesta di intervento al Fondo di Garanzia presso l?INPS.
Tale richiesta si puo' fare solo per ottenere il pagamento del:
Trattamento di fine rapporto di lavoro (cosiddetto TFR) non corrispostogli dal datore di lavoro;
retribuzioni spettanti per gli ultimi tre mesi di rapporto di lavoro, purche' rientrino nei dodici mesi anteriori alla data della domanda di fallimento .
Requisiti per l?intervento del Fondo di garanzia sono dunque:
a) la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
b) l'apertura di una procedura concorsuale.
La domanda di intervento del Fondo (per la quale non c?e' necessariamente bisogno di un avvocato) deve essere presentata dal lavoratore o dai suoi eredi alla sede dell'INPS nella cui competenza territoriale l?assicurato ha la propria residenza; se avanzata ad una Sede diversa essa verra' trasferita d'ufficio a quella territorialmente competente.
La domanda puo' essere presentata sul modello appositamente predisposto (TFR/CL SR50 ) oppure in carta semplice, purche' vengano riportate tutte le informazioni contenute nel citato modello.
La domanda va controfirmata dal Curatore della procedura fallimentare. I tempi per ottenere il pagamento sono relativamente brevi (se rapportati ai tempi della giustizia italiana).
2. Richiesta di insinuazione allo stato passivo del fallimento
Conviene sempre che, per tutti i restanti crediti non coperti dal Fondo di Garanzia, il lavoratore depositi anche una domanda, indirizzata al Tribunale ove si e' aperto il fallimento, in cui chieda di essere ammesso al passivo: cioe' di essere iscritto nelle liste dei creditori tra i quali saranno ripartiti i ricavi del fallimento. Anche per tale attivita' non e' obbligatorio farsi assistere da un legale. u00c8 sufficiente dimostrare il proprio credito (per es. con buste paga, CUD, lettera di assunzione, ecc.).
Generalmente e' lo stesso Curatore del fallimento, subito dopo l'apertura della procedura, a inviare a tutti i creditori (compresi quindi gli ex dipendenti) una lettera in cui li invita a presentare domanda di ammissione allo stato passivo e spiega loro come fare.
Dopo la domanda e la successiva udienza per l'ammissione al fallimento, i lavoratori verranno pagati con gli eventuali ricavi derivanti dalla vendita dei beni dell'impresa fallita. Condizione perche' cio' avvenga e' che, ovviamente, vi siano beni da liquidare o che le aste vadano a buon fine: una condizione di tutt'altro facile avveramento, atteso che gran parte dei fallimenti si chiudono sempre per mancanza di moneta con cui pagare i creditori intervenuti.
Proprio per evitare, al lavoratore, il rischio di rimanere insoddisfatto qualora tali vendite non si realizzino, che e' stato istituito il Fondo di Garanzia di cui abbiamo appena parlato.
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