04/09/2016 Antonio Colamaria
Colf e badanti: bonus IRPEF con la dichiarazione dei redditi
Il lavoratore potra' richiedere il bonus IRPEF con la dichiarazione dei redditi, sia con il mod. Unico, sia con il mod.730. Se dalla dichiarazione emerge un credito il rimborso e' eseguito direttamente dall'Amministrazione finanziaria. Diversamente, nel caso in cui si evidenzi un debito, sara' il soggetto che presta l'assistenza fiscale a trasmettere telematicamente la delega di versamento o consegnera' la delega di versamento compilata al contribuente.
I lavoratori che non hanno un sostituto di imposta dovranno attendere la dichiarazione dei redditi per fruire del credito introdotto dal Dl 66/2014, potendo quindi utilizzarlo in compensazione o chiederlo a rimborso, come precisa l'Agenzia delle Entrate
Il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 , pubblicato sulla GU Serie Generale n. 95 del 24.4.2014, e' entrato in vigore il 24 aprile 2014: pertanto dal mese di maggio dello stesso anno i datori di lavoro che rivestono il ruolo di sostituti di imposta procederanno all?erogazione della quota mensile del credito di 640 euro annui, riconosciuti ai percettori di redditi di lavoro subordinato e di redditi assimilati che, dopo aver fruito della detrazione per redditi da lavoro dipendente, siano ancora debitori di imposta.
Anche i lavoratori domestici hanno diritto a fruire del credito, ma per loro l?attesa si prolunga in quanto e' escluso l'obbligo di erogazione anticipata da parte del datore di lavoro, che vi e' tenuto solo in quanto sostituto di imposta. Tale non e' il datore di lavoro domestico, che non opera le ritenute IRPEF d'acconto sulle retribuzioni erogate, ne' tantomeno e' soggetto agli obblighi espressamente previsti a carico del sostituto, quali il rilascio del CUD e la presentazione del modello 770.
Purtuttavia, il datore di lavoro domestico e' tenuto per espressa previsione contrattuale a rilasciare al dipendente, oltre che il cedolino-paga, una attestazione relativa all?importo annuo erogato, al loro ed al netto dei contributi previdenziali posti a carico del lavoratore.
In base all?importo cosi' attestato, il lavoratore sara' in grado di determinare, innanzi tutto se e' tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o se, essendo l?imposta totalmente assorbita dalle detrazioni spettanti, ne e' esonerato. Anche in caso di esonero, la dichiarazione puo' peraltro essere presentata per far valere detrazioni, oneri e crediti spettanti.
Se pero' l?importo della retribuzione imponibile non supera gli 8.000 euro ed il periodo di lavoro coincide con l?anno solare, non matura alcun credito ex D.L.66/2014, poiche' come si e' detto tale credito spetta a condizione che vi sia un importo d?imposta residuo dopo aver fruito della detrazione per lavoro dipendente di cui all?articolo 13 del Tuir (euro 1.880 se il reddito complessivo non supera gli 8.000 euro). Il credito spetta, invece, se l?imposta e' azzerata da ulteriori detrazioni, quali quelle per carichi di famiglia o da oneri deducibili e/o detraibili.
Il credito, che non concorre alla formazione del reddito, spetta in relazione al periodo di lavoro prestato nell?anno 2014 ed e' stabilito in misura fissa (640 euro annui) sui redditi complessivi compresi fra 8.000 e 24.000 euro. Oltre tale importo e fino a 26.000 euro il credito e' riconosciuto in misura decrescente, data dalla formula [26000-RC/2000], sempre rapportata al periodo di lavoro prestato:
640 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 8.000 euro ma non a 24.000 euro;
640 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
Sono questi, pertanto, gli importi che il lavoratore potra' richiedere con la dichiarazione dei redditi, sia con il mod. Unico, sia con il mod.730.
L'articolo 51-bis del D.L. n. 69 del 2013 dispone, infatti, che a decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e di alcuni altri redditi assimilati, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione mod. 730, ad un CAF o ad un professionista abilitato.
Se dalla dichiarazione emerge un credito, come potrebbe essere nel caso in questione, il rimborso e' eseguito direttamente dall?Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso e' erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere:
- per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potra' riscuotere il rimborso in contanti:
- per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l?emissione di un vaglia della Banca d'Italia.
Qualora, invece, il mod.730 evidenzi un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale (CAF o professionista) trasmettera' telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici dell?Agenzia delle Entrate, oppure, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegnera' la delega di versamento compilata al contribuente, che effettuera' il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell?Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.
I versamenti devono essere eseguiti entro gli stessi termini previsti nel caso di presentazione del modello Unico Persone fisiche.
Per info chiedi allo Sportello Amico ColfDoc
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